COME CUMULARE GARANZIE SUL FONDO




E’ POSSIBILE CUMULARE PIÙ GARANZIE DEL FONDO?

VIRUS LIQUIDITA’ - AGGIORNAMENTI 

24 aprile 2020


Il ricorso al Fondo centrale di garanzia può avvenire sfruttando più tipi di garanzie contemporaneamente, purché si rispettino i limiti imposta dalla norma, in particolare il 25% dei ricavi del beneficiario.

La fornitura di liquidità alle imprese mediante le garanzie previste dal decreto Liquidità si sostanzia in due ambiti: quello delle imprese di maggiori dimensioni ad opera della Sace, e quello delle PMI (compresi lavoratori autonomi e professionisti con partita IVA) ad opera del Fondo centrale di garanzia.

La Sace agisce anche per le PMI qualora quest'ultime abbiano esaurito la capacità di accesso al Fondo centrale.

L'innalzamento della garanzia diretta al 90% dell'importo da finanziare è consentito nel rispetto delle condizioni previste dal temporary framework, ovvero durata fino a 72 mesi e importo totale delle operazioni finanziarie che non può superare,alternativamente:
·     il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 (nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività);
·       il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
·      il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimenti nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti fino a 499.
Per quanto riguarda la spesa salariale si può fare riferimento alla voce B9 dello schema di conto economico di bilancio.
Un dubbio, invece, potrebbe sorgere per il conteggio del 25% del fatturato in assenza di un bilancio 2019 già approvato: in questo caso si potrà ricorrere anche a un dato di preconsutivo.
Infine, il terzo parametro sopra citato entra in gioco quando l'importo del finanziamento risulta superiore sia al doppio del costo del lavoro sia al 25% dei ricavi: il dato, ovviamente, dovrà essere auto dichiarato dall'impresa.

Un aspetto particolarmente gettonato, invece, riguarda la compatibilità delle garanzie con copertura al 100% (sia in garanzia diretta che in riassicurazione) e le garanzie con copertura al 90% + 10% Confidi (in favore dei soggetti con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro).
I miniprestiti previsti dal decreto Liquidità comportano una copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, alle seguenti condizioni:
·       inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;
·       durata fino a 72 mesi;
·       finanziamento di importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, comunque non superiore a 25mila euro.

Il dato dei ricavi è desumibile dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata, o, per i beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione. Il costo è parametrato al Rendistato e dalle ultime informazioni si colloca tra l'1,8 e l'1,9%.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con una copertura del 10% concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. Tale garanzia viene rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario, per un massimo di 800mila euro.

Ci si domanda se le due misure possano cumularsi: la risposta è positiva. 

Ad esempio, un'impresa con ricavi pari a 500mila euro, guardando al limite del 25% dei ricavi, potrebbe ricevere finanza per un massimo di 125mila euro. Potrebbe, quindi, richiedere un microprestito da 25mila euro, con garanzia del Fondo del 100%. Poi, per il residuo pari a 100mila euro, che consente comunque il rispetto del limite dei 25% dei ricavi, potrà ricorrere alla garanzia del Fondo al 90%, che sale al 100% in presenza di un confidi o di un soggetto analogo.

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