Fondo centrale di Garanzia - MCC

FONDO CENTRALE DI GARANZIA - MCC: 
NUOVE REGOLE


A seguito della fine del "Temporary Framework", a partire dal 29 aprile 2022, è stata sospesa l'istruttoria di ammissione relativa alle richieste di garanzia che riguardano le imprese Mid Cap e PMI con importi garantiti totali superiori a € 2,5 Mio che presentano richiesta di agevolazione a valere sul:
  • Regolamento UE n. 1407/2013 (regolamento "de minimis")
  • Regolamento n. 1408/2013 (regolamento "de minimis" del settore agricolo)
  • Regolamento n. 717/2014 (regolamento "de minimis" del settore della pesca e dell'acquacoltura)
  • Regolamento UE n. 651/2014 (regolamento di esenzione)
  • Regolamento n. 702/2014 (regolamento di esenzione del settore agricolo)
  • Regolamento n. 1388/2014 (regolamento di esenzione della pesca e dell'acquacoltura)
Quanto sopra, in attesa dell'autorizzazione di un nuovo metodo di calcolo "dell'aiuto" applicabile per le garanzie concesse in favore di tali imprese.
 
Va ricordato, inoltre, che dal 24 giugno 2022 non è più possibile presentare richieste di garanzia a valere sul Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 che sono in scadenza il 30 giugno 2022. Per tutte le operazioni presentate/inoltrate dall'istituto di riferimento al Fondo Centrale a far data dal 24 giugno 2022, e deliberate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, troveranno applicazione le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 55 della Legge di Bilancio 2022.

Ovvero, La Legge 30 dicembre 2021, n.234 ha prorogato tutte le misure previste dall’articolo 13, comma 1 del DL Liquidità fino al 30 giugno 2022, fatta eccezione per i due seguenti aspetti:
  • a decorrere dal 1°aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione una tantum da versare al Fondo
  • a decorrere dal 1° gennaio 2022, il Fondo potrà intervenire in favore delle operazioni finanziarie presentate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità rilasciando garanzie pari all’80%
Si specifica, inoltre, che è stata prorogata al 30 giugno 2022 anche la misura prevista dall’art.13, comma 12-bis del DL Liquidità, e pertanto, potranno essere ancora presentate richieste di garanzia ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

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DAVIDE ZANETTI

T: 329 1974684 

email: consulentefinanziario@davide-zanetti.com






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