FONDO DI GARANZIA CENTRALE: nuovi criteri

NUOVI CRITERI FONDO DI GARANZIA CENTRALE (MCC)

Dal 30 agosto le domande sul Temporary Crisis Framework


Il Fondo di Garanzia Centrale (MCC) ha pubblicato la circolare n.6/2022 che sancisce l’avvio dell’operatività del Fondo ai sensi della Sezione 2.2 del Quadro Temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (c.d. “Temporary Crisis Framework o TCF”). 

 

A partire dal 30/08/2022 e fino al 31/12/2022, infatti, sarà possibile per le PMI, e per le Mid Cap limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2 del TCF.

 

Il TCF si configura come un regime agevolativo aggiuntivo rispetto al De Minimis e al Regolamento 651/2014, che prevede un massimale di aiuti di € 500.000,00 per le imprese dell’industria e del commerciodi € 62.000,00 per le imprese dell’agricoltura e di € 75.000,00 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura.

( >>Clicca qui e leggi la circolare<< )


Per richiedere la modulistica necessaria a fare la richiesta scrivere a consulentefinanziario@davide-zanetti.com

 


REQUISITI:

Ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary Crisis Framework, devono essere rispettati i seguenti requisiti, indipendente dalla finalità dell’operazione:

 

  1. I soggetti beneficiari devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, l’incremento delle spese energetiche) ( dichiarazione resa dall’impresa in Allegato 4)
  2. I soggetti beneficiari non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni (dichiarazione resa in dall’impresa in Allegato 4)
  3. le operazioni finanziarie devono rispettare i seguenti requisiti:
  • la durata dell’operazione finanziaria non deve essere superiore a 96 mesi (8 anni)
  • l’importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie ai sensi delle sezioni  del TCF, non può essere superiore, alternativamente:

 ⇒ al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

  • Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di tre bilanci chiusi e approvati, l’importo massimo è calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
  • Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale;

 

⇒ al 50% dei costi sostenuti per l’energia (a titolo esemplificativo: le fatture per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione.

  • Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale;

 

⇒Solo nel caso in cui i requisiti di cui sopra non fossero rispettati,  al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 6 mesi, nel caso di imprese diverse dalle PMI con numero di dipendenti non superiore a 499, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Si specifica, inoltre, che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19; (dichiarazione resa dall’impresa in allegato 4)

 

Resta inteso che, per l’ammissibilità all’intervento del Fondo, devono essere rispettati i requisiti di accesso previsti dalle Disposizioni Operative, sia per i beneficiari che per le operazioni finanziarie.  I requisiti previsti dal TCF devono essere intesi come requisiti aggiuntivi da rispettare per poter accedere allo specifico regime 2.2

Tuttavia, in deroga a quanto previsto dalle DO del Fondo e in linea con quanto previsto dal TCF, su tale regime saranno ammissibili anche le imprese che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, risultano classificate come “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento 651/2014.

 

 

Inoltre, alle richieste ammissibili alla garanzia del Fondo ai sensi del Temporary Crisis Framework,  si applica quanto previsto dalla Legge di Bilancio 22 e dal DL Aiuti:

 

1. Le percentuali di garanzia applicabili restano quelle già attualmente in vigore, che riepiloghiamo per pronto riferimento:

80% in favore di start-up, start-up innovative, incubatori certificati, operazioni di Microcredito e di importo ridotto;

80% per operazioni finanziarie a fronte di investimento

80% per operazioni di liquidità per imprese rientranti nella Fasce 3,4,5 del modello di valutazione del Fondo

60% per operazioni di liquidità per imprese rientranti nelle Fasce 1,2 del modello di valutazione del Fondo

 

2. Importo massimo garantito per singola impresa pari a € 5 mln. Sul TCF, non è presente la sospensione della valutazione da parte del Fondo per le imprese con garantito superiore a € 2.5 Mln, che resta però operativa per le operazioni presentate sul De Minimis e sul 651

 

3. Per le operazioni di investimento (puro o con quota di liquidità connessa al massimo pari al 40% dell’importo dell’operazione finanziaria) , finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici  secondo quanto previsto dall’art 16 del DL Aiuti, lapercentuale di copertura è innalzabile al 90%

 

4. Per le imprese che realizzano l’intervento di cui al punto precedente e che operano in uno o più settori particolarmente colpiti (rientranti in quelli individuati dalla CE) l’intervento del Fondo sarà anche concesso a titolo gratuito

 

Resta inteso che le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i requisiti previsti dal TCF, possono essere ammesse al Fondo ai sensi del Regolamento de minimis o di esenzione.


Per richiedere tutta la modulistica necessaria  a presentare la domanda per il bando e darti tutti gli strumenti necessari per aggiudicartelo, sentiamoci:

Davide Zanetti - Consulente Finanziario

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