REGOLAMENTO DE MINIMIS

REGOLAMENTO DE MINIMIS
DA GENNAIO 2024 INCREMENTO DEL MASSIMALE PER IMPRESA UNICA


Il 13 dicembre 2023, la Commissione europea ha pubblicato il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024. Tra le novità introdotte si segnala l’aumento del massimale: l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera € 300.000,00 nell’arco di 3 anni (anzichè € 200.000,00 come previsto fino al 31/12/2023)

A tal proposito si ricorda che:
  • Gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa
  • il massimale di cui sopra si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione
  • il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
        • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
        • aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
        • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
        • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
            1. qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
            2. qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
        • aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
        • aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.


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