Compensazioni crediti 4.0:
aggiornamento
In questi giorni è arrivato un importante aggiornamento in merito alla compensazione crediti 4.0.
Fino al 12 aprile era stato comunicato dall’Agenzia delle entrate che aveva sospeso la compensazione dei crediti di imposta 4.0 per tutti gli investimenti effettuati negli anni 2023 e 2024 e che tale sospensione risultava estesa anche agli investimenti 4.0 effettuati antecedentemente al 2023, la cui interconnessione però fosse avvenuta nel 2023 o quest’anno.
A seguito delle sollecitazioni di Confindustria Nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ di chiarimento.
L’Agenzia ha chiarito che, con riferimento agli investimenti effettuati:
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) (anno di riferimento 2021);
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) (anno di riferimento 2022),
anche se l’interconnessione è avvenuta nel 2023 o nel 2024, è comunque possibile utilizzare in compensazione il relativo credito tramite modello F24, con codice 6936, indicando quale “anno di riferimento” l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.
Pertanto, per tutti gli investimenti 4.0 per i quali si configura come anno di riferimento il 2021 o 2022, a prescindere dalla data di interconnessione, è possibile procedere a compensare i crediti con il codice tributo 6936 per i beni strumentali 4.0 materiali e il codice 6937 per i beni strumentali 4.0 immateriali.